STATUTO
Ente di Terzo Settore Associazione di Promozione Sociale (APS)
“BOZ Produzioni Artistiche APS”
Art. 1 Costituzione
L’Associazione BOZ Produzioni Artistiche APS, costituita ai sensi della legge 383/2000 il 28/04/2022, per effetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, assume la seguente denominazione: BOZ Produzioni Artistiche APS , da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Caserta Via Sebastiano Giaquinto, 1 e con durata illimitata.
L’associazione non è riconosciuta.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di aprire altre unità locali sul territorio nazionale e all’estero per il perseguimento delle finalità di cui all’Art.2.
Art. 2 Scopo, finalità e attività
L’APS opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 – (Codice del Terzo Settore):
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’associazione intende realizzare le seguenti azioni:
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 3 Ammissione e numero degli associati
Gli appartenenti all’Associazione si distinguono in soci ed aspiranti soci, a questi ultimi sono richiesti l'accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza e vengono ammessi alle attività dell’associazione prestando la loro opera a titolo volontario e gratuito, ferma restando la copertura assicurativa a carico dell’Associazione. Gli aspiranti soci che hanno compiuto almeno due periodi di attività di volontariato con la BOZ possono presentare domanda di ammissione che deve essere accolta dal Consiglio Direttivo.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (7).
Possono aderire all’associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In tale ultimo caso l’ente richiedente deve indicare il nominativo di un rappresentante appositamente designato dal suo Consiglio Direttivo che opererà nella BOZ in nome e per conto del sodalizio richiedente.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 4 Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno il diritto di:
Gli associati hanno l’obbligo di:
Art. 5 Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per:
L’associato può sempre recedere dall’associazione comunicandolo per iscritto.
La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 6 Organi
Sono organi dell’associazione:
Art. 7 Assemblea
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.
La convocazione dell’Assemblea, può essere effettuata anche on line, va comunicata almeno 15 giorni prima della data fissata e può avvenire mediante avviso trasmesso via email o whatsapp o SMS e deve contenere il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio di esercizio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e in caso di assenza è sostituito dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente. E’ validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Art. 8 Consiglio direttivo o Organo di amministrazione
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario/tesoriere del Consiglio Direttivo;
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- all’interno delle linee guida definite dall’Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- dare mandato al Presidente per la stipula di atti o contratti inerenti l’attività dell’Associazione. Tale mandato può essere “aperto” o definito di volta in volta dal Consiglio Direttivo secondo i casi in cui intervenire;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall’Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina per dimissioni volontarie o alla scadenza (o rinnovo) del CD. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Segretario può essere eletto dal CD tra i propri membri. Tale nomina termina per dimissioni volontarie o alla scadenza (o rinnovo) del CD.
Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
Al Segretario compete:
a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
b) curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
Al Tesoriere spetta il compito di:
a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
b) predisporre il bilancio dell’Associazione.
Il segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate dal CD, anche ad altro consigliere all’uopo nominato. In tal caso la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del CD.
Art. 9 Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti sul territorio.
In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
Art. 10 Organo di controllo e Revisione legale dei conti
L’Organo di controllo, se previsto, è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, iscritti all’albo dei revisori dei conti e rimane in carica per tre anni.
La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria qualora siano superati i limiti di cui all’articolo 30 del Codice del Terzo settore.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti.
L’organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. lgs n. 117 del 2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. lgs n. 117 del 2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I componenti dell’organo di controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del CD e dell’Assemblea.
Art. 11 Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 12 Divieto di distribuzione degli utili
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, ed in applicazione dell’art. 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell’Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 13 Risorse economiche
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio, proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti, proventi derivanti da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Art. 14 Bilancio di esercizio
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
L’eventuale residuo attivo di ogni esercizio sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.
Art. 15 Bilancio sociale e informativa sociale
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
Art. 16 Libri
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.
Art. 17 Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 18 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 19 Lavoratori
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei numero degli associati.
Art. 20 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea e la relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 21 Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
REGOLE COMPORTAMENTALI – CODICE ETICO – REGOLAMENTO INTERNO
L’Associazione di Promozione Sociale “BOZ PRODUZIONI ARTISTICHE”, apolitica, apartitica e senza scopo di lucro, nasce in funzione della comune passione per il cinema, il teatro, la musica e l’arte in ogni sua forma. Accoglienza e condivisione sono alla base dei suoi principi che si ispirano nella sua attività ad una precisa etica, vero fondamento per assicurare lunga vita ai suoi progetti:
RAPPORTI CON I SOCI – NETIQUETTE INTERNA (EDUCAZIONE SUL WEB)
Tutti i contributi sono ben accetti senza filtri e/o censure nel rispetto della libertà di espressione a condizione che siano sempre collegati alle finalità dell’Associazione e agli argomenti che si sviluppano nel corso della conversazione.
In particolare, è richiesto il rispetto delle seguenti regole di condotta:
Ognuno è libero di esprimere le proprie idee, nei limiti dell’educazione e del rispetto altrui: ben vengano le discussioni vivaci ed animate, ma senza trascendere i suddetti limiti.
É severamente vietato rendere pubbliche le conversazioni private, senza il consenso dei diretti interessati, degna di espulsione dall’associazione.
Nell’utilizzo di strumenti comunicativi telematici (mailing list, gruppi Facebook, WhatsApp, ecc.), allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni, è prescritto il rispetto delle seguenti regole:
RAPPORTI CON I FINANZIATORI Al fine di evitare il sorgere di interessi concorrenziali o conflittuali, i soci e i collaboratori si astengono dal ricevere ogni possibile finanziamento e/o emolumento in prima persona senza averlo preventivamente dichiarato all’Associazione. Si astengono altresì dal far pervenire all’Associazione contributi occulti o sottoposti a condizioni non etiche o che possano in qualsiasi maniera influire sull’indipendenza dell’Associazione nel raggiungimento dei propri obiettivi.
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE I rapporti con la pubblica amministrazione devono essere avviati e gestiti nell’assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti e basati sulla chiarezza, trasparenza, collaborazione e professionalità e sul riconoscimento dei rispettivi ruoli. Nei rapporti con pubblici funzionari, i Soci Fondatori e Collaboratori della “BOZ PRODUZIONI ARTISTICHE” devono tenere un comportamento ispirato alla massima correttezza ed integrità, evitando anche di dare l’impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni o di richiedere trattamenti di favore. È fatto divieto di ricevere/offrire direttamente e/o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a/da dirigenti, funzionari e impiegati, da clienti, fornitori, enti della Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche e altre Organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi e di influenzare l’autonomia di giudizio del destinatario.
RAPPORTI CON LA STAMPA E CON ALTRI MEZZI DI DIFFUSIONE: Spetta al Presidente dell’Associazione tutelare e promuovere l’immagine dell’Associazione medesima. I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione sono riservati al Presidente o alle persone dallo stesso espressamente delegate.
CONFLITTO DI INTERESSI: Nell’esercizio della propria attività e nell’ambito della vita associativa i Soci e i Collaboratori dell’Associazione hanno il dovere di segnalare l’eventuale esistenza di un potenziale conflitto di interesse.
GESTIONE DEI FINANZIAMENTI E DEI PUBBLICI CONTRIBUTI L’Associazione “BOZ PRODUZIONI ARTISTICHE”, nella richiesta e nella gestione di contributi e finanziamenti di qualsiasi natura ottenuti da enti pubblici per l’attuazione degli scopi associativi, dovrà osservare i principi di legalità, trasparenza e correttezza. A tal fine, i destinatari del presente Codice Etico devono:
I collaboratori incaricati della predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione ai bandi/avvisi pubblici o per la presentazione di domande di contributo dovranno:
L’assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni preposte ed autorizzate, che svolgeranno il loro compito nel dovuto rispetto delle leggi e dei principi del presente Codice Etico.
SISTEMA DI CONTROLLO NELL’APPLICAZIONE DEL CODICE E SANZIONI
Ogni Socio Fondatore e Collaboratore dell’Associazione “BOZ PRODUZIONI ARTISTICHE” prende visione ed accetta il presente Codice Etico, esprimendo l’impegno a non ostacolare in nessun modo il lavoro degli organi preposti alla salvaguardia della sua applicazione. Le norme contenute nel presente Codice si intendono tacitamente accettate dai Soci Fondatori e Collaboratori contestualmente alla richiesta di ammissione all’Associazione di cui il detto regolamento fa parte integrante. Le norme contenute nel presente Codice fanno parte integrante del regolamento che definisce i rapporti fra ciascun Socio e l’Associazione. Qualora si verifichi la sussistenza di una specifica violazione del codice, ferma restando la possibilità di far valere ogni specifico addebito di responsabilità eventualmente riscontrato nelle sedi opportune, è possibile procedere all’adozione di una proposta di sanzione a carico del socio interessato.
La sanzione, in base alla gravità della condotta posta in essere, può essere comminata come:
Il Presente Codice Etico è elemento imprescindibile per operare nel ruolo di Socio Fondatore o Collaboratore dell’Associazione “BOZ PRODUZIONI ARTISTICHE”.